IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2130,   e   successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita'  degli  studi  di  Pavia e convalidati dal Consiglio
universitario nazionale nel suo parere;
  Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pavia, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  L'art.  456,  relativo  alle norme generali per le scuole dirette a
fini  speciali  e'  soppresso  e  sostituito,  con   il   conseguente
scorrimento  della  numerazione  degli  articoli  successivi,  con  i
seguenti nuovi articoli:
  Art.  546.  -  Nell'Universita' di Pavia sono istituite le seguenti
scuole dirette a fini speciali:
   in informatica.
  Art.  547.  -  Sono  ammessi  alle scuole dirette a fini speciali i
diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in
conformita'  con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di
laurea, fatto salvo l'eventuale  ulteriore  requisito  di  ammissione
previsto  per  le  singole  scuole, cioe' il possesso della specifica
qualifica di base.
  Il   numero  massimo  degli  iscrivibili  per  ciascuna  scuola  e'
determinato dalla normativa specifica.
  Art.  548.  -  Qualora  il  numero  degli aspiranti sia superiore a
quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei  limiti  dei
posti   disponibili,  e'  subordinato  al  superamento  di  un  esame
consistente in  una  prova  scritta  che  potra'  svolgersi  mediante
domande  e risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio
e dalla valutazione, in misura non superore al 30%  del  punteggio  a
disposizione  della  commissione  esaminatrice,  dei titoli di studio
richesti per l'ammissione.
  Le  modalita'  e  il  programma  di tali prove vengono indicate nel
bando di concorso per ciascuna scuola.
  Sono  ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle
iscrizioni disponibili si siano collocati in  posizione  utile  nella
graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.
  La  commissione  per  l'esame di ammissione e' costituita da cinque
professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.
  Art.  549.  -  L'importo  delle  tasse  e  sovrattasse dovute dagli
iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di
legge.  I  contributi  sono  stabiliti anno per anno dal consiglio di
amministrazione dell'Universita', sentito il consiglio della  scuola.
  Art.  550.  -  Sono organi della scuola il direttore e il consiglio
della scuola.
  Art.  551. - Il direttore ha la responsabilita' della scuola. E' un
professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia.  In  caso
di  motivato  impedimento dei professori di prima fascia la direzione
e' affidata a professori di seconda fascia.
  Il  direttore  e'  eletto  dal  consiglio  della  scuola, di cui al
successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede,
ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei
presidenti di consiglio di corso di laurea.
  Il  direttore  promuove,  per la stipula attraverso il consiglio di
amministrazione ed il rettore,  le  convenzioni  per  lo  svolgimento
delle   attivita'   di  formazione.  Per  la  gestione  dei  fondi  a
disposizione della scuola si  applicano  le  norme  dettate  per  gli
istituti  dal  regolamento  per  l'amministrazione  e la contabilita'
generale dell'Universita'.
  Il direttore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Art.  552.  -  Il  consiglio  della  scuola  e' composto da tutti i
docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a  contratto,
da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto
dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80  e
ai  sensi  dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n.
162/82, dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 382/80.
  In  ogni  caso  al  consiglio  della  scuola  partecipa  anche  una
rappresentanza dei ricercatori che svolgono attivita'  nella  scuola,
secondo  quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 162/82.
  Art.  553.  -  Il  consiglio  della scuola ne conduce e coordina le
attivita'  con  i  consigli  dei  dipartimenti   e   delle   facolta'
interessati, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli
insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.
  In  prima  istituzione,  i  docenti  che costituiscono il consiglio
della scuola vengono  designati  in  rapporto  agli  insegnamenti  da
attivare  con apposita delibera dei consigli di facolta' interessate,
sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.
  Art.  554. - Lo studente e' tenuto a seguire i corsi di lezione e a
partecipare a  tutte  le  attivita'  pratiche  e  alle  esercitazioni
previste,  per  ciascun  anno  di  corso,  dal  manifesto degli studi
pubblicato annualmente dal consiglio della scuola  nel  quadro  delle
norme piu' sotto indicate.
  La frequenza della scuola e' obbligatoria per tutti gli iscritti.
  Le  modalita'  di accertamento della frequenza sono determinate nel
manifesto degli studi.
  Art.  555. - L'organizzazione didattica della scuola avviene con le
modalita' e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 162/82; agli studenti della scuola si applicano
le disposizioni di legge e di regolamento  riguardanti  gli  studenti
universitari  ai  sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 162/82.
  Art.  556.  -  Il  corso  si  conclude  con  un  esame  di  diploma
consistente  nella  presentazione  e  discussione  di  un   elaborato
finalizzato  alla  professionalita'  specifica  predisposto  sotto la
guida di un docente.